STATUTO

STATUTO
"HUNTERS ROMA - Associazione Sportiva Dilettantistica "
TITOLO I
Art. 1
Denominazione - Scopo e finalità - Sede - Durata L'Associazione Sportiva dilettantistica football americano assume la denominazione di "HUNTERS ROMA - Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito indicata con il termine "associazione".
La associazione ha sede in Roma, Via______________
Art. 2
Scopo e finalità
L'associazione, che costituisce la prosecuzione ideale dell'Associazione Sportiva 'Hunters Roma American Football Roma' fondata nel 1984, alle cui tradizioni intende uniformarsi, è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di sesso, di religione o di razza. Scopo dell'associazione è la formazione, la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, e ricreative legate al gioco del football americano.
Nell'ambito di tali finalità l'associazione:
* promuove la pratica agonistica del football americano a carattere dilettantistico attraverso lo sviluppo, la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme e manifestazioni;
* partecipa, con i propri tesserati, a campionati e tornei a carattere provinciale, regionale e nazionale, organizzando squadre sportive dilettantistiche; * gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione, alla promozione e al finanziamento dell'attività sportiva; * organizza attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; * promuove corsi di formazione e di istruzione tecnica e di coordinamento;
* promuove attività didattiche, ludiche ed in generale di formazione ricreativa;
* gestisce o prende in locazione strutture sportive, campi da gioco, palestre, bar, ritrovi sociali ed esercita, limitatamente al raggiungimento del proprio scopo sociale, ed in via strettamente marginale, esercizi commerciali per autofinanziamento, con osservanza delle relative normative fiscali;
* pubblica giornali e riviste a carattere periodico.
Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, l'Associazione potrà gestire un proprio sito internet nel quale pubblicare materiale di varia natura, gestire forum di discussione, promuovere la diffusione delle attività, dei servizi e degli accessori sportivi inerenti la pratica del football americano. La associazione svolge inoltre funzione educativa a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport sociale in conformità agli scopi ed alle tradizioni sociali.
Art. 3
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 4
L'Associazione può decidere la partecipazione all'attività della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione sportiva ai quali intende affiliarsi, ed in tal caso sarà tenuta ad osservare e a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione o dell'Ente ed i relativi Regolamenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi adottate nel rispetto delle relative competenze, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere contributivo e economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione o dell'Ente di Promozione.
TITOLO II
Associati ed organizzazione dell'Associazione
Soci
Art. 5
I soci sono compresi nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori: sono le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
b) Soci effettivi: sono le persone di sesso maschile o femminile che hanno compiuto i diciotto anni, ammesse all'Associazione con le prescritte modalità, nonché i soci fondatori;
c) Soci benemeriti: sono i soci effettivi, nominati con le prescritte modalità, che hanno acquisito particolari benemerenze per l'opera fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore dell'Associazione stessa;
d) Soci Juniores: sono le persone di età compresa fra i dieci e i diciotto anni ammessi all'Associazione con le prescritte modalità, prima del compimento del diciottesimo anno; possono, ove ne facciano domanda, diventare soci effettivi al compimento dei diciotto anni;
Art. 6
Ammissione dei soci
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Art. 7
Diritti dei soci
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto come previsto dal presente Statuto.
Art. 8
Obblighi dei soci
I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali, al pagamento del contributo annuale.
Art. 9
Contributo associativo annuale
Il contributo associativo annuale è stabilito in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio direttivo di anno in anno, è a fondo perduto e pertanto non potrà mai essere restituito in alcun caso di perdita della qualifica di socio.
Art. 10
Perdita della qualifica di soci
La qualifica di socio si perde in caso di recesso comunicato per iscritto al Consiglio direttivo, per esclusione e per causa di morte. La qualifica di socio è comunque intrasmissibile.
Art. 11
Recesso dei soci
Il recesso, debitamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato ma il socio è comunque tenuto al versamento del contributo associativo relativo all'anno in cui perviene la sua comunicazione di recesso.
Art. 12
Esclusione soci
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
d) che si renda colpevole di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;
e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito, decorsi dieci giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio Direttivo.
La relativa deliberazione sarà comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 13
Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori (o il Revisore Unico), ove nominati.
Art. 14
Assemblea
L'assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione nella sede dell'Associazione o negli altri luoghi dove si svolge abitualmente la vita associativa, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Alternativamente il Consiglio direttivo potrà utilizzare i mezzi di comunicazione cartacei che telematici, in quanto disponibili, per informare i soci della convocazione e dei punti all'ordine del giorno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti.
L'attività delle Assemblee dei soci è svolta in rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Art. 15
Assemblea ordinaria
Oltre a quanto previsto dalla legge, l'Assemblea ordinaria si esprime e delibera in particolare:
a) sull'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo nonchè del Presidente;
b) sulla relazione consuntiva e programmatica, anche attraverso eventuali regolamenti;
c) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro due settimane dalla data della richiesta. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta e con fotocopia di un documento di identità valido, più associati fino ad un massimo di tre. I Soci Juniores sono rappresentati dal genitore che ne esercita la potestà.
Art. 16
Assemblea straordinaria
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Coniglio Direttivo.
Art. 17
Validità e deliberazioni assembleari
In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, personalmente ovvero per delega scritta conferita ad altro associato, la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, personalmente ovvero per delega scritta conferita ad altro associato. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire per appello nominale o per alzata di mano. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. Ogni Assemblea può demandare, specificandoli, parte dei suoi poteri al Consiglio Direttivo. Art. 18
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente, da un Vice-Presidente, un Segretario e da tre Consiglieri, tutti scelti fra gli associati, che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tre membri del Consiglio Direttivo devono essere sempre espressione dei Soci Fondatori e Benemeriti.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario con funzioni anche di Tesoriere ed i responsabili delle diverse sezioni operative.
Ai componenti del Consiglio Direttivo è tassativamente vietato ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive. Agli organi amministrativi non spettano emolumenti e pertanto i componenti il Consiglio Direttivo svolgono i propri incarichi gratuitamente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri. La convocazione è fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o fax da inoltrarsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. E' ammessa la votazione dei punti all'ordine del giorno per via telematica, per fax o per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti di persona; quindi la votazione per via telematica, per fax o per posta non vale come presenza. Nella convocazione dovranno essere indicati, oltre al luogo e l'ora, i punti all'ordine del giorno. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Art. 19
Obbligazioni sociali
L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto e della legge esclusivamente con il proprio patrimonio.
Art. 20
Presidente
Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice Presidente.
Art. 21
Collegio dei revisori dei conti (o revisore unico)
L'Assemblea ordinaria, qualora necessario e/o opportuno, potrà nominare un Collegio dei revisori dei conti, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, determinandone il compenso annuo o la gratuità. Il Collegio dei revisori vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria nonchè amministrativa dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali. Esso si compone di un presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei revisori ovvero il revisore unico restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta all'anno nei 30 (trenta) giorni precedenti la prima convocazione dell'Assemblea che approva il bilancio. I revisori possono essere anche non soci.
Ferme restando le disposizioni del presente articolo, l'Assemblea può prevedere anche un Revisore unico, in questo caso dovrà nominare un supplente.
TITOLO III
Fondo comune e bilancio
Art. 22
Fondo comune
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per l conseguimento degli scopo e da avanzi di gestione;
b) dai beni a qualunque titolo acquistati dall'associazione o pervenuti a qualsiasi titolo;
c) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
e) da tutto quanto altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. gli utili netti risultanti dal bilancio devono essere interamente reinvestiti per il proseguimento dell'attività sportiva.
Art. 23
Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.
TITOLO IV
Scioglimento e richiamo alla normativa
Art. 24
Scioglimento dell'Associazione
La delibera dell'Assemblea che scioglie l'Associazione individua anche l'associazione sportiva dilettantistica o un'altra associazione od organizzazione non lucrativa cui devolvere il patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento, come previsto dal presente Statuto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata sia in prima che seconda convocazione con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 25
Richiamo normativo
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.